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In vigore da oggi la nuova legge sull’omicidio stradale: ecco le nuove regole!

Come pubblicato su facebook da Giordano Biserni, presidente dell’Associazione Amici della Polizia Stradale, è stata pubblicata ieri in serata sulla Gazzetta Ufficiale la nuova legge sull’omicidio stradale, la n.41 del 23 marzo 2016.

Con le nuove disposizioni l’omicidio stradale è diventato un reato a se’. Resta la pena già prevista oggi (da 2 a 7 anni) nell’ipotesi base, cioè quando la morte viene causata violando il codice della strada, ma la sanzione penale sale sensibilmente negli altri casi. Con le nuove regole per chi uccide una persona guidando in stato di ebbrezza, ossia con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro, o sotto l’effetto di droghe, la sanzione prevista è da 8 a 12 anni di carcere. Da 5 a 10 anni per l’omicida il cui tasso alcolemico superi 0,8 g/l oppure abbia causato l’incidente per eccesso di velocità, guida contromano, infrazioni ai semafori, sorpassi e inversioni a rischio. La pena pero’ potrebbe aumentare della metà nel caso di decesso di più persone: in questo caso il colpevole rischia fino a 18 anni di carcere. Queste le altre novità del testo approvato alla Camera.

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LESIONI STRADALI – Aumentano le pene se chi guida viene trovato in stato di ebbrezza o drogato: da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. Se invece il colpevole ha un tasso alcolemico fino a 0,8 g/l o se l’incidente viene causato da manovre pericolose la reclusione varierà da un anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime.

CONDUCENTI MEZZI PESANTI – L’ipotesi più grave di omicidio stradale (e di lesioni) si applica a camionisti e ad autisti di autobus anche in presenza di un tasso alcolemico sopra gli 0,8 g/l.

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FUGA DEL CONDUCENTE – Se il conducente fugge dopo l’incidente aumenta la pena da un terzo a due terzi, e la condanna non potrà essere inferiore a 5 anni per l’omicidio e a 3 anni per le lesioni. Altre aggravanti sono previste se vi è la morte o lesioni di più persone oppure se si è alla guida senza patente o senza assicurazione. La pena è invece diminuita fino alla metà nel caso l’incidente sia avvenuto anche per colpa della vittima.

REVOCA DELLA PATENTE – In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali automaticamente scatta la revoca della patente di guida. In questo caso si potrà prendere una nuova patente solo dopo 15 anni, in caso di omicidio, o 5 anni, in caso di lesioni. Tale termine viene aumentato in casi più gravi: ad esempio, se il conducente fugge dopo l’omicidio stradale dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca della patente.

RADDOPPIO DELLA PRESCRIZIONE – Il nuovo reato di omicidio stradale prevede il raddoppio dei termini di prescrizione e l’arresto obbligatorio in flagranza nel caso più grave (bevuta ‘pesante’ e droga). Negli altri casi l’arresto è facoltativo. Il pm, inoltre, potrà chiedere per una sola volta di prorogare le indagini preliminari.

PERIZIE COATTIVE – Il giudice può ordinare anche d’ufficio il prelievo coattivo di campioni biologici per determinare il dna. Nei casi urgenti e se un ritardo può pregiudicare le indagini il prelievo coattivo può essere disposto anche dal Pubblico Ministero.

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