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Debiti con Equitalia? Potresti circolare con un’auto soggetta a fermo amministrativo e non saperlo

Tutte le volte, infatti, che l’Agente per la riscossione procede a iscrivere al PRA il blocco del mezzo non è tenuto a comunicarlo al proprietario, sicché quest’ultimo non è posto nella condizione di sapere del divieto di circolazione.

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ESEMPIO: Il sig. Mario Rossi si presenta allo studio dell’avvocato e gli dice: “Equitalia ha iscritto il fermo sulla mia auto, ma solo per caso me ne sono accorto, in quanto stavo procedendo a venderla. Nessuno però me lo aveva comunicato e, per tutto questo tempo, ho circolato con un mezzo che non poteva farlo. Peraltro esponendomi a un grosso rischio”. Mario Rossi, peraltro, non ha mai ricevuto il preavviso di fermo perché Equitalia lo ha spedito a un indirizzo sbagliato. Ma questo non avrebbe certo interessato alle forze dell’ordine qualora, per caso, lo avessero fermato.

Il debitore, in ultimo, potrebbe circolare serenamente ed inconsapevolmente, con il rischio che, se fermato dalla polizia, i problemi di carattere giudiziario diverrebbero di gran lunga più seri.

Tra le diverse garanzie previste dalla legge in favore del contribuente, non si è pensato di prevedere l’obbligo, da parte di Equitalia, di comunicare l’avvenuta iscrizione del fermo auto. La legge prevede solo la necessità di inviare un preavviso di fermo da notificarsi non meno di 30 giorni prima di procedere al blocco dell’auto. Si tratta cioè di un termine minimo, ma nulla toglie che l’Agente della riscossione possa provvedere anche ben oltre tale scadenza, a distanza di diverse settimane. Anzi, la pratica insegna che ben più di una volta sia avvenuto che, a fronte della notifica di un preavviso, il fermo non sia più stato iscritto o sia stato iscritto a distanza di oltre 30 giorni dalla notifica dello stesso. Peraltro nessuno garantisce che – come nel caso del sig. Rossi – Equitalia abbia davvero spedito il preavviso.

CONSEGUENZE – Non sapendo il contribuente quando piomberanno le ganasce fiscali, e non potendo certo recarsi ogni giorno al PRA per verificarlo, egli potrebbe circolare con un mezzo che, invece, dovrebbe rimanere fermo in garage. In questo modo, la legge lo espone al rischio di sanzioni assai pesanti per un comportamento non certo colpevole. Infatti, la volontarietà dell’infrazione si può avere solo nel momento in cui vi sia consapevolezza del divieto; invece, il preavviso di fermo non è un atto tale da porre il contribuente nella condizione di conoscere la misura interdittiva, essendo quest’ultima una mera eventualità, peraltro incerta nel giorno. Se manca, dunque, la volontà, mancherebbe anche la possibilità di applicare le sanzioni. Sanzioni che, peraltro, sono particolarmente onerose: in caso di utilizzo del bene sottoposto a fermo si applica la sanzione da € 770 a € 3.086 [1], salva l’applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode; è disposta, inoltre, la confisca del veicolo.

LACUNA GIUDIZIARIA – Non è la prima lacuna della legge sul fermo auto: non è passato neanche un mese da quando sollevammo la questione dell’impossibilità di sospendere il fermo, poi risoltasi con una scelta di compromesso. Oggi ci auguriamo che anche questo grave deficit normativo possa essere regolato dal legislatore nel breve periodo.

Fonte: Laleggepertutti

 

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