GIUDICE SPORTIVO – La decisione relativa a Immobile e alla Lazio

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Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 13 dicembre 2017, riguardo l’ultimo turno di Serie A ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

SERIE A TIM Gare del 9-10-11 dicembre 2017 – Sedicesima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Il Giudice sportivo, premesso che: al 47° del primo tempo, l’Arbitro sanzionava con l’espulsione il calciatore della Soc. Lazio Immobile Ciro, dopo un diverbio con un calciatore avversario verificatosi all’interno dell’area di rigore torinista;

a mezzo mail ritualmente pervenuta alle ore 14,36 del giorno 12 dicembre 2017, la Soc. Lazio richiedeva ex art. 35, n. 1.3 CGS l’esame di immagini televisive, contestualmente trasmesse, al fine di dimostrare che il calciatore non si era in alcun modo reso responsabile dell’infrazione che causava la consequenziale sanzione disciplinare;

rilevato che la vigente normativa (art. 35, n. 1.3 CGS) consente alla società interessata (e/o calciatore) di richiedere al Giudice sportivo, in perfetto parallelismo con analoga facoltà spettante al Procuratore federale, l’esame di immagini televisive (o di filmati) al fine di dimostrare che l’interessato “non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva”, solo in caso di fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva non visti dall’arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo;

ritenuto, pertanto, di dover dichiarare inammissibile la richiesta formulata dalla Soc. Lazio ex art. 35, n. 1 punto 3) CGS;

rilevato che sulla base del referto arbitrale, e della precisazione formulata dal Direttore di gara interpellato da questo Giudice, la condotta sanzionata si è tradotta in un contatto avvenuto di striscio non connotato da violenza e comunque senza alcuna conseguenza fisica per il calciatore avversario;

ritenuto, pertanto, che la condotta del calciatore Immobile, pur certamente antisportiva, non assuma connotati di particolare gravità, alla stregua anche della scarsa intensità del contatto effettivo e dell’assenza di ogni qualsivoglia conseguenza (come da referto ed integrazione del Direttore di gara) dispone
l’applicazione nei confronti del calciatore IMMOBILE Ciro (Lazio) della sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara nonché, in commutazione della seconda giornata, dell’ammenda di € 10.

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000,00.

MULTA ALLA LAZIO

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LAZIO per non aver impedito l’ingresso di persone non autorizzate nella zona antistante gli spogliatoi che, con riguardo particolare ad una persona, assumevano anche un atteggiamento offensivo nei confronti del VAR e dell’AVAR.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, intonato reiteratamente cori ingiuriosi nei confronti del Direttore di gara.

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