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Roma – IMU – TASI: tutto ciò che bisogna sapere sulla scadenza delle tasse sulla casa

Oggi 16 giugno è il giorno in cui milioni di italiani dovranno versare l’acconto di  IMU e TASI. Le tasse sulla casa sono sempre state un incubo sia a causa del loro importo sia a causa delle numerose difficoltà relative al calcolo delle aliquote, alle modalità di pagamento, alle detrazioni e chi più ne ha più ne metta.

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I più vessati, in genere, sono gli abitanti delle grandi città, primi tra tutti i romani che a causa dello stato disastroso delle casse capitoline sono soggetti al livello di tassazione locale più alto d’Italia. Nel 2015 prendendo in considerazione solo IMU, TASI, IRPEF e TARI, a Roma l’esborso medio è stato pari a 2,726 euro pro capite. La legge di Stabilità 2016 ha abolito la Tassa sui servizi indivisibili sull’abitazione principale, le sue pertinenze e gli immobili assimilati, stabilendo l’impossibilità di alzare le aliquote dell’anno precedente allo scopo di sopperire al minor gettito per i Comuni. Ma, nonostante ciò, a Roma come nel resto d’Italia, saranno in molti ad essere costretti a svuotare le loro casse a causa delle tasse sulla casa. Fino allo scorso anno in molti ritenevano che la normativa fosse già troppo confusa e difficilmente comprensibile. Ma in confronto al caos, ai dubbi e agli scogli che occorre superare quest’anno le vecchie regole erano lapalissiane. Cerchiamo dunque di chiarire alcune delle incertezze relative al pagamento del 16 giugno per i cittadini di Roma.

TASI Roma: le nuove regole

Dal 2016 i proprietari e gli inquilini di case destinate ad abitazione principale non devono pagare la TASI. Fanno eccezione gli immobili rientranti nelle categorie di lusso (A/1, A/8 e A/9) che invece sono ancora soggetti al versamento.

Esenti dal pagamento anche le pertinenze, ossia gli immobili rientranti nelle categorie catastali C2, C6 e C7  a condizione che ognuna di esse appartenga ad una differente categoria catastale. Nel caso in cui si possiedano invece due pertinenze appartenenti alla stessa categoria catastale come (cantine, garage, posti auto, tettoie) per una delle due si dovranno versare IMU/TASI. Secondo i calcoli della UIL per una seconda pertinenza della stessa categoria catastale a Roma si pagheranno in media 110 euro (81 euro per una cantina o 139 euro per un box-posto auto).

Non sono soggette alle imposte sulla casa nemmeno gli immobili assimilati all’abitazione principale, cioè:

– alloggi sociali

– casa coniugale assegnata al coniuge dopo la separazione

– casa dei pensionati residenti all’estero

– casa del personale di forze armate, forze di polizia, vigili del fuoco e carriera prefettizia

– immobili dei soci delle cooperative.

Per adeguarsi alla nuova normativa, lo scorso 18 marzo, il commissario straordinario Francesco Paolo Tronca, con i poteri dell’Assemblea capitolina, ha adottato una nuova delibera con la quale viene modificato e aggiornato  in base alle nuove regole il “Regolamento in materia di imposta unica comunale (Iuc), comprensivo delle disposizioni che disciplinano l’imposta municipale propria (Imu) e il tributo sui servizi indivisibili (Tasi)”, che era stato approvato dalla giunta Marino nel luglio 2014. L’assemblea capitolina ha modificato anche il regolamento relativo al “contributo di soggiorno nella città di Roma Capitale”, introducendo la nuova categoria degli hotels-ostelli gestiti imprenditorialmente. Per quanto riguarda la normativa sulla IUC, l’amministrazione Romana si è dunque adeguata alle regole stabilite dalla Legge di Stabilità in merito all’eliminazione della Tasi sull’abitazione principale.

IMU – TASI Roma: le regole per il pagamento

Tenendo conto delle esenzioni sopra riportate le regole di cui i romani dovranno tenere conto sono le seguenti:

– per una unità immobiliare non di lusso detenuta da un soggetto (diverso dal proprietario) che destina la casa ad abitazione principale, la TASI sarà dovuta solo dal possessore che dovrà pagare nella percentuale dell’80%;

– se l’abitazione è stata ceduta in comodato d’uso gratuito a parenti di primo grado (genitori, figli) la casa non sarà più considerata abitazione principale, quindi su di essa si dovranno pagare sia IMU e TASI. Previste però delle riduzioni fiscali. Per entrambe le imposte infatti, l’ammontare da pagare dovrà essere calcolato sul 50% della base imponibile;

– nel caso in cui il proprietario abbia stipulato un affitto a canone concordato, dovrà calcolare l’importo su una base imponibile pari al 75%;

– sui “Fabbricati merce” non si dovrà pagare l’IMU ma la TASI sì. In questo caso si dovrà calcolare un’aliquota ridotta;

– esenti dall’IMU le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

– esenzione IMU prevista anche per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e daimprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione.

TASI – IMU Roma, aliquote e calcolo

Nonostante, con le nuove regole, per i romani si calcolano risparmi pari mediamente a 391 euro, i contribuenti soggetti al pagamento sborseranno, sempre in media, per una seconda casa circa 2.064 euro complessivi, di cui 1.032 euro per l’acconto del 16 giugno.

Come già detto, la Finanziaria 2016 ha stabilito l’impossibilità di innalzare le aliquote. C’era però la possibilità di ridurle, opzione che ovviamente non è stata presa nemmeno in considerazione. Per quanto riguarda Roma dunque, viene confermata l’addizionale della Tasi sugli altri immobili, l’aliquota dell’imposta sui servizi indivisibili sarà dunque pari all’11,4 per mille.

Parlando del calcolo, per la base imponibile sia IMU che TASI sono soggette alle stesse regole:

Per i fabbricati si dovrà partire dalla rendita catastale iscritta al 1° gennaio, rivalutata del 5% ed aggiornata con i moltiplicatori previsti per le diverse categorie catastali. Nel caso di aree fabbricabili, la base imponibile risulta dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio.

In generale, per calcolare l’importo dovuto, occorrerà applicare alla base imponibile l’aliquota deliberata per la categoria catastale cui l’immobile appartiene. L’imposta dovrà essere rapportata alle quote e ai mesi di possesso.

IMU e TASI Roma: sanzioni

In base alle nuove regole introdotte dal Decreto legislativo del 24 settembre 2015 in caso di ritardi o omessi dei versamenti dei tributi si prevede una sanzione ordinaria del 30%, accompagnata da un’ulteriore sanzione del 15% per i pagamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza.

Per pagamenti effettuati con un ritardo pari o inferiore a 15 giorni la sanzione del 15% è ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ogni giorno di ritardo.

 

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