SERIE A

Classifica Serie A

Giornata 11
#SquadraPGDRPt
1Lazio11+1629
2Roma11+2127
3Inter10+1325
4Milan11+1124
5Como 190710+1023
6Frosinone11+920
7Juventus10+317
8Bologna11+217
9Cagliari11-516
10Napoli11+415
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La FIGC spiega i motivi della revoca della squalifica a Strootman

Aggiungi come fonte preferita su GoogleSeguici più facilmente nelle notizie consigliate La Roma ha vinto il ricorso: Kevin Strootman potrà giocare contro Milan e Juventus. La Corte sportiva d’appello ha dato ragione al club romanista ed ha cancellato la squalifica di due giornate all’olandese inflitta dal giudice sportivo dopo il...

La Roma ha vinto il ricorso: Kevin Strootman potrà giocare contro Milan e Juventus. La Corte sportiva d’appello ha dato ragione al club romanista ed ha cancellato la squalifica di due giornate all’olandese inflitta dal giudice sportivo dopo il derby. Così non verrà “lesa la regolarità del campionato” per citare il ds giallorosso Baldissoni.

Questo il comunicato della FIGC in cui vengono spiegati i motivi:

“La Società A.S. Roma ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata sul C.U. del 6.12.2016, n. 92, con la quale è stato sanzionato il calciatore della predetta Società, Kevin Johannes Strootman, con la squalifica per due giornate effettive di gara, in applicazione dell’art. 35.1.3, penultimo c.p.v., C.G.S., in base al quale costituisce condotta gravemente antisportiva, ai fini dell’applicazione della Prova Televisiva, “l’evidente simulazione che determina l’espulsione diretta del calciatore avversario”. A sostegno del reclamo, la Società A.S. Roma ha dedotto, tra gli altri, i seguenti motivi. In primo luogo, la ricorrente ha dedotto l’inammissibilità, nella specie, della procedura ex art. 35.1.3 C.G.S. (Prova televisiva). Secondo la stessa, infatti, per avere legittimo ingresso, la prova televisiva, “deve aversi: 1) uno dei casi previsti dalla norma (condotta violenta o gravemente antisportiva o uso di espressione blasfema); 2) che non sia stato visto dall’arbitro, che non ha potuto prendere decisioni al riguardo; 3) l’invio della segnalazione della Procura entro le ore 16”. Sostiene, la ricorrente, che nella fattispecie difetta, alla radice, il requisito n. 2). La ricorrente impugna il provvedimento del Giudice Sportivo anche per inapplicabilità dell’art. 35, per carenza dei requisiti previsti dal comma 1.3 n. 2), nonché per irritualità della procedura ed infondatezza della sanzione. Al riguardo, la reclamante sostiene che non è possibile introdurre “un margine di interpretazione” del fatto accaduto e visto dal Direttore di Gara; in altre parole, secondo la difesa della ricorrente, gli Organi di Giustizia Sportiva non hanno il potere di rivalutare la portata di un evento refertato dal Direttore di Gara. 2 Alla riunione del 9.12.2016, è presente, per la Società ricorrente, l’Avv. Conte, unitamente al Direttore Generale della Società, Mauro Baldissoni, ed al calciatore, Kevin Johannes Strootman; per la Procura Federale, è presente l’Avv. Perugini. Preliminarmente, questa Corte ritiene di potere prescindere dall’esame del motivo attinente alle modalità con cui la Procura Federale ha provveduto alla segnalazione di cui all’art. 35.1.3., in quanto irrilevante ai fini della presente decisione. Nel merito, questa Corte, esaminati gli atti, intende precisare che, in linea di principio, in tutti i casi di condotta simulatoria l’arbitro vede il fatto ma non percepisce, invece, la simulazione; in altre parole, quando l’art. 35.1.3. parla di “fatti…. non visti dall’arbitro che, di conseguenza, non ha potuto prendere decisioni al riguardo” si riferisce, con riferimento alle condotte simulatorie, alla simulazione stessa e non all’evento. Pertanto, in linea astratta, il mezzo della Prova Televisiva è sempre ammissibile laddove l’arbitro abbia visto un determinato fatto ma non abbia percepito la simulazione. Tuttavia, la norma federale in questione pretende che la simulazione abbia il carattere dell’evidenza, nel senso che la condotta simulatoria del calciatore non sia stata, in alcun modo, determinata dal comportamento di un avversario. Nel caso che ci occupa, non può, invece, escludersi che sulla caduta a terra del calciatore Strootman abbia inciso la condotta del calciatore Cataldi consistita nella trattenuta della maglia del primo, comportamento, quest’ultimo, valutato dal Giudice Sportivo come “uno dei presupposti comunque incidenti che hanno portato l’arbitro ad adottare il provvedimento di espulsione del Cataldi”. Peraltro, come correttamente evidenziato dalla Società ricorrente, questa Corte non può entrare nel merito della sussistenza del rapporto tra causa ed effetto in un determinato episodio simulatorio . P.Q.M. La C.S.A. accoglie il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza, ex art. 36 bis comma 7 C.G.S., come sopra proposto dalla società AS ROMA SPA di Roma. Dispone restituirsi la tassa reclamo”.

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